TITOLO I
Disposizioni Generali

Art.1 – E’ costituita a norma dell’art. 36 del codice civile, un’associazione culturale denominata Goito Online – www.sordello.it
Art.2 – L’associazione ha sede,  in Via S.Giovanni Bosco n°6  46044  Goito (MN) e può istituire uffici presso la residenza di ciascuno dei soci del comitato di redazione;
Art.3 – L’associazione è apolitica e non ha fini di lucro. Essa si propone di promuovere, far conoscere le bellezze storiche, artistiche, paesaggistiche, le potenzialità sociali, umanitarie, ricreative ed economiche della Città di Goito, tramite il supporto d’internet;
Art.4 – L’associazione potrà dare o ricevere la collaborazione da altri Enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo (locale e nazionale), delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali;
Art.5 – Gli organi dell’associazione sono:
l’assemblea dei soci;
il consiglio direttivo
il comitato di redazione

TITOLO II
I Soci
Art.6 – Possono far parte dell’associazione le persone la cui domanda di ammissione sarà accettata dal consiglio direttivo in ottemperanza al rispetto delle regole deontologiche previste all’atto costitutivo dell’associazione;
Art.7 – I soci sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell’associazione;
Art.8 – Il socio che intende recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata 3 mesi prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. I soci che non avranno presentato le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno, saranno considerati soci anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota associativa;
Art.9 – Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E’ espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa;
Art.10 – La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, per motivi di morosità o per il mancato rispetto delle regole deontologiche sancite dall’associazione. La morosità e il mancato rispetto delle regole deontologiche saranno sancite dall’assemblea dei soci;
TITOLO III
L’assemblea dei soci
Art.11 – L’assemblea ordinaria dei soci, convocata su delibera del consiglio direttivo non meno di 30 giorni prima di quello fissato per l’ordinanza, si riunisce nella sede da indicarsi nell’avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare su tutti gli argomenti iscritti all’ordine del giorno per iniziativa del C.D., ovvero su richiesta di almeno 5 soci. La data e l’ordine del giorno dell’assemblea sono comunicati per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il C.D. riterrà opportuni;
Art.12 – Hanno diritto di intervenire all’assemblea tutti i soci che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ciascun socio potrà rappresentare uno o due soci purché munito di regolare delega scritta.
Art.13 – Per la costituzione legale dell’assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l’intervento di tanti soci che rappresentino almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 30 giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l’assemblea è valida comunque sia il numero dei soci presenti nello stesso avviso di convocazione alla prima;
Art.14 – L’assemblea delibera a maggioranza di voto dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta ad altro socio;
Art.15 – L’assemblea, all’inizio di ogni sessione, elegge tra i soci presenti un presidente ed un segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell’assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal presidente dell’assemblea, dal segretario e dagli scrutatori qualora vi siano votazioni;
Art.16 – Assemblee straordinarie possono essere convocate per deliberazione del C.D., oppure per domanda di tanti soci che rappresentino i 2/3 degli iscritti;
Art.17 – I soci riuniti in assemblea possono modificare il presente Statuto ma non possono, in primis, modificare gli scopi dell’associazione stabiliti dai precedenti articoli 3 e 4, e secondo, le regole deontologiche previste all’atto costitutivo dell’associazione;
Per la validità delle deliberazioni di cui al precedente comma, è necessaria la presenza, sia di prima che di seconda convocazione, di almeno la metà dei soci ed il consenso di 2/3 dei voti presenti o rappresentati;
TITOLO IV
Il Consiglio Direttivo
Art.18 – Il C.D. è nominato dall’assemblea ed è composto da non meno di 4 associati come verrà determinato dall’assemblea stessa. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell’atto costitutivo. Il C.D. dura in carica 2 anni e i suoi membri possono essere rieletti;
In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il C.D. provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di 2/3, l’intero C.D. è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica del Consigliere è gratuita.
Art.19 – Il C.D. è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l’attuazione degli scopi dell’associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria;
In particolare il C.D.:fissa le direttive per l’attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l’esecuzione stessa;
stabilisce il rapporto delle quote annue di associazione;
delibera sull’ammissione dei soci;

  • decide sull’attività e le iniziative dell’associazione e sulla collaborazione con i terzi a norma dell’art.4;
  • stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità.

Art.20 – Il C.D. nomina nel suo seno un presidente, che dura in carica per l’intera durata del consiglio, ed un vice presidente;
Il presidente ed il vice non possono essere eletti più di due volte consecutive. Esso si riunisce ogni volta sia necessario, su iniziativa del presidente e di almeno la metà dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni tre mesi;
Art.21 – Le deliberazioni del C.D. sono prese a maggioranza di voto dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente;
Art.22 – La firma e la rappresentanza legale dell’associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente;
TITOLO V
Comitato di redazione
Art.23 – Il comitato di redazione è composto dai soci fondatori, da insignire all’atto della sottoscrizione del presente statuto e la conseguente nascita dell’associazione culturale, Goito Online – www.sordello.it ;
Art.24 – Al comitato di redazione compete l’organizzazione e l’allestimento del sito internet www.sordello.it e la stesura delle varie rubriche in esso contenute;
Art.25 – Il comitato di redazione potrà accogliere al proprio interno ulteriori membri dell’associazione, previa domanda da inoltrare al consiglio direttivo e relativa approvazione;
Art.26 – Il comitato di redazione nomina nel suo seno un direttore che dovrà coordinare le attività dei vari redattori. Il direttore sarà sempre e comunque responsabile dell’operato della propria redazione. Nel mancato rispetto delle regole deontologiche, il comitato di redazione sarà sottoposto alla competenza dell’assemblea dei soci. Al direttore, compete anche l’obbligo, di coordinare le attività, le iniziative e le relative collaborazioni con collaboratori esterni l’associazione, previo interessamento del presidente del C.D.
Il direttore dura in carica per 2 anni e potrà essere rieletto senza nessuna sorta di vincoli;
Art.27 – Le deliberazioni del comitato di redazione sono prese a maggioranza di voti dai soci che ne fanno parte, sempre rispettando le regole deontologiche previste nell’atto costitutivo dell’associazione;
TITOLO VI
Il patrimonio
Art.28 – Le entrate dell’associazione sono costituite da:

  • quote annuali di associazione;
  • contributi volontari;
  • proventi derivanti da inserzioni pubblicitarie da parte di imprese private o enti pubblici;

Art.29 – Prima del 31 dicembre di ogni anno, il C.D. approva i progetti di bilancio preventivo e stabilisce l’ammontare delle quote di associazione per l’anno successivo;
Art.30 – In caso di scioglimento dell’associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità;